Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 415-ter del codice di procedura penale).

      1. Al Titolo VIII del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 415-bis, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 415-ter. (Avviso all'indagato nel procedimento dinanzi al giudice di pace). - 1. Nei procedimenti la cui competenza è attribuita al giudice di pace il pubblico ministero fa notificare all'imputato il capo di imputazione contenente gli articoli di legge violati e la precisa indicazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, con l'avviso della facoltà di estrarre copie di tutti gli atti di indagine compiuti e con l'avviso che entro trenta giorni dalla notifica, pena la decadenza, potrà richiedere che il processo sia deciso dinanzi al giudice di pace».

 

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